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La scelta di e disporre per testamento lasciti a favore di enti o associazioni senza scopo di lucro è un atto concreto di previdenza nei confronti di tutta la società, che consente di lasciare, oltre alla memoria, un segno tangibile della propria presenza. Il lascito testamentario, infatti, è lo strumento più idoneo a far rispettare con certezza la propria volontà, tutelare i diritti dei discendenti e del coniuge, favorire le persone care e sostenere le istituzioni che si considerino meritevoli.
Il lascito può avere ad oggetto denaro o beni di altro genere (mobili e immobili) e può essere effettuato da qualunque persona fisica secondo le norme del codice civile che regolano la successione testamentaria (artt.456 e seguenti, c.c.).
Scegliere di devolvere parte dei propri beni a Vola nel Cuore Onlus significa offrire ai bambini malati la possibilità di vivere in maniera più serena la degenza presso le strutture ospedaliere con le quali l’Associazioni collabora, e a favore delle quali elabora progetti di sostegno ( link ), nonché consentire all’Associazione stessa di vivere e svilupparsi per poter perseguire in propri obiettivi in maniera sempre più incisiva.
Il testamento può essere di tre tipi: olografo, o per atto di notaio. Quest’ultimo può essere pubblico o segreto.
Il testamento olografo è la forma più semplice ed economica per esprimere le proprie volontà, non richiede l’intervento né del notaio né di testimoni.
Esso deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, nel senso che non sono richieste particolari formule. Deve essere interamente scritto di proprio pugno dal testatore (v. art. 602 c.c. “Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”), senza la possibilità di avvalersi di mezzi di scrittura elettronica o meccanica, né dell’ausilio di terzi, nemmeno per la redazione di una sola parola.
Data la delicatezza della sua funzione il testamento olografo dovrà essere conservato in luogo sicuro, meglio se consegnato ad una persona di fiducia o ad un Notaio.
Il testamento pubblico è il testamento ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni.
In particolare, il testatore dovrà dichiarare la propria volontà al notaio che provvederà contestualmente alla redazione, alla presenza dei testimoni, e ne darà successiva lettura. Il notaio stesso provvederà altresì alla conservazione dell’atto presso il suo studio professionale.
Il testamento pubblico potrà in ogni momento essere revocato o modificato con un successivo testamento pubblico o olografo.
Il testamento segreto è un atto che necessita dell’intervento di un notaio.
Il testamento segreto può essere scritto direttamente dal testatore e dallo stesso sottoscritto alla fine delle disposizioni; può altresì, a differenza dell’olografo, essere scritto da un terzo, o con mezzi elettronici o meccanici, purché sottoscritto dal testatore su ogni mezzo foglio.
Il testatore dovrà presentare a un notaio, alla presenza di due testimoni, il testamento già sigillato o da sigillare immediatamente da parte del notaio, e dichiarare che vi sono contenute le proprie ultime volontà.
E’ bene tenere presente che attraverso il testamento è possibile disporre liberamente solamente di parte dei propri beni, dal memento che la legge prevede che un parte di essi spetti agli eredi cd. legittimari (coniuge, figli o, in assenza di questi, genitori).
N.B. Quanto sopra indicato ha valore meramente informativo e non sostituisce in alcun caso il parere di un esperto (notaio o avvocato) alla cui consultazione si invita chiunque decida di affidare le proprie ultime volontà al testamento.
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