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ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione di volontariato “Vola nel Cuore”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata anche come “Vola nel Cuore ONLUS”.
ART. 2 – SEDE
2.1) L’Associazione ha sede legale a Ferrara, in Via Bongiovanni, 21.
2.2) E’ possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell’Assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.
Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell’Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.
La sede secondaria sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un’assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.
ART. 3 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
3.1) L’Associazione opera nell’ambito socio-assistenziale.
3.2) Scopo dell’associazione è la solidarietà sociale e l’assistenza verso bambini malati ed in stato di bisogno, con particolare riferimento principale, ma non esclusivo, a quelli ricoverati presso le strutture ospedaliere di Ferrara e anche presso il domicilio del bambino.
Tale scopo potrà essere perseguito mediante l’orientamento di risorse umane volontarie e la raccolta di risorse economiche da destinare ad azioni ed opere di solidarietà nei confronti dei bambini e delle loro famiglie che versano in stato di bisogno morale o economico, tale attività sarà svolta con particolare attenzione, ancorché non esclusiva, verso i bambini ricoverati presso le strutture di cui sopra, volta al miglioramento delle condizioni sia psichiche e materiali dei piccoli pazienti e anche di tutti quei bambini non ricoverati nelle strutture ospedaliere ma residenti nella propria abitazione, con l’ausilio di giochi, attrezzature e quant’altro venga ritenuto necessario nell’ambito della persona e dell’assistenza socio-sanitaria. L’intervento dell’Associazione potrà avvenire anche in situazione diverse da quelle ospedaliere, sempre però tenendo conto della priorità assoluta all’assistenza in ospedale, come ad esempio attività ludiche o di supporto a progetti finalizzati, sempre tenendo presente che anche in questi casi lo scopo principale e unico rimanga l’assistenza e la solidarietà ai bambini e alle loro famiglie.
3.3) L’ Associazione, sempre a supporto dei bambini ricoverati presso le strutture di cui sopra, svolge attività di volontariato Clown (claun).
3.4) L’ associazione opera anche all’ interno del Coordinamento delle Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Ferrara.
3.5) L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:
A) di quelle commerciali e produttive marginali ( di cui all’art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 Maggio 95 );
B) di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse ( di cui all’art. 10, comma 1 D. Leg. 460/97 ).
ART. 4 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI
4.1) L’Associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.
4.2) Le attività sono svolte dall’Associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l’attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari;
4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l’Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:
- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività.
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre Associazioni, e con istituzioni pubbliche.
4.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione è incompatibile con la qualità di socio.
4.5) L’Associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.
ART. 5 – DURATA
L’Associazione ha durata indeterminata.
ART. 6 – SOCI
6.1) L’Associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell’Associazione stessa e desideri collaborare fattivamente alla loro realizzazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.
Il socio può recedere in qualsiasi momento.
6.2) I soci si distinguono in :
A) soci Fondatori ( sono quelli che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo );
B) soci Ordinari ( sono coloro che, interessati agli scopi dell’Associazione, prestano la
loro attività di volontariato );
Le quote sono determinate annualmente dall’Assemblea ( o dal Consiglio Direttivo ) in misura uguale per tutti i soci.
ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE
7.1) La richiesta di adesione va presentata compilando l’apposito modulo che verrà consegnato, su cui sono anche descritti tutti i documenti obbligatori da consegnare al Consiglio Direttivo.
7.2) La domanda di ammissione deve essere esaminata entro un mese e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.
Decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.
Il rifiuto dell’ammissione deve essere motivato e comunicato all’interessato con lettera raccomandata.
7.3) Dalla data dell’avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti ( 20 ) per il ricorso all’Assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto.
L’Assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.
7.4) Dell’ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all’Assemblea.
ART. 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO
8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:
- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre due mesi;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell’Associazione, danneggiato o messo in pericolo l’immagine, la reputazione dell’Associazione o la sua consistenza patrimoniale.
8.2) L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l’interessato potrà far ricorso all’Assemblea, con le modalità per l’impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'art. 7.3.
8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all’Assemblea nella prima riunione utile.
8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né possono chiedere la restituzione della quota sociale versata.
ART. 9 – DIRITTI / DOVERI
9.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall’Associazione.
9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.
ART. 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
10.1) Sono organi necessari:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
10.2) Sono organi eventuali:
- Il collegio dei revisori dei conti;
- Il comitato esecutivo;
- Il tesoriere.
L’assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il collegio dei revisori dei conti e nominare i membri; potrà nominare, nell’ambito del Consiglio Direttivo, il comitato esecutivo ed il tesoriere, demandandone la nomina allo stesso Consiglio.
In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell’organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.
10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 11 – ASSEMBLEA
11.1) L’assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell’invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.
Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di una delega.
11.2) L’assemblea deve essere convocata:
- almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo;
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta ( 30 ) giorni dal ricevimento della richiesta.
11.3) L’assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l’attività dell’Associazione.
11.4) La convocazione deve essere effettuata dieci (10 ) giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione ( che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima ).
ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea deve:
1) approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
2) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione, compreso l’esame delle iniziative da sviluppare e promuovere ( nel breve e nel lungo periodo ), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno 1/10 degli associati;
3) approvare il bilancio preventivo;
4) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci;
5) decidere azioni di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo;
6) deliberare, se ritiene, la costituzione del Collegio dei revisori dei conti ed eleggerne i membri;
7) stabilire la quota sociale annuale;
8) discutere e approvare l’eventuale regolamento interno, proposto dal comitato direttivo, e le sue variazioni;
9) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
10) approvare: la pianta organica dell’eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo;
11) deliberare su quant’altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 – MAGGIORANZE
13.1) Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13.2) Per modificare l’atto costitutivo occorre la presenza almeno del 20% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13.3) Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
14.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell’assemblea, da un minimodi tre ( 3 ) a un massimo di cinque ( 5 ) membri, comunque in numero dispari.
14.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.
14.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce una volta al mese e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.
14.4) La convocazione avviene mediante invito personale ( iscritto o orale ), contenente l’ordine del giorno, da recapitare almeno cinque ( 5 ) giorni prima della data fissata per l’incontro, salvo i casi di motivata urgenza.
14.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
14.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l’assemblea provvede alla necessaria sostituzione.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.
14.7) Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttiva eventuali esperti o consulenti che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.
14.8) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.
ART. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente;
- nominare tra i propri membri ( se previsto dall’assemblea ) il comitato esecutivo determinandone i compiti nonché, eventualmente, un segretario e un tesoriere;
- proporre all’assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzandole spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo ( dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti ) da sottoporre all’assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
- convocare le assemblee;
- eseguire le delibere assembleari;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all’approvazione dell’assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.
ART. 16 – IL PRESIDENTE
16.1) Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.
16.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio.
16.3) Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
16.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
ART. 17 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
17.1) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti;
- contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all’attività dell’Associazione;
- rendita di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione.
ART. 18 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 mesi dalla scadenza dell’esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall’Associazione.
ART. 19 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’Arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle Federazioni alle quali l’Associazione aderisce ( ove esistano ).
Si richiede l’esenzione dell’imposta di registrazione ai sensi della Legge 266/91,
art. 8 comma 1 e 2.
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